E’ sottoposto alle norme della Legge 4 aprile 1977 n. 135 chiunque svolge nel territorio dello Stato italiano attività di raccomandatario marittimo. Per l’esercizio delle attività di raccomandazione marittima è richiesta l’iscrizione nell’elenco dei raccomandatari. In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonchè gli institori di dette imprese o società. E’ raccomandatario marittimo chi svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci e passeggeri con rilascio dei ralativi documenti, nonchè qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati. Le predette attività possono essere svolte per mandato espresso o tacito con o senza rappresentanza, conferito dall’armatore o dal vettore, nonchè con o senza contratto di agnzia a carattere continuativo od occasionale.